Studio Legale Oldrini

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Quarto stato

Il Quarto Stato (1901), Pellizza da Volpedo

Olio su tela, Milano, Galleria d'Arte Moderna

Contestazione dell’esito dell’accertamento 
della commissione medica

(Quando, come, perché ricorrere)

Accade sovente che le persone che hanno presentato domanda di accertamento dell’invalidità civile, allorché ricevono l’esito dell’accertamento sanitario compiuto dalla Commissione medica (ASL o INPS), ritengano che essa non abbia considerato a fondo le condizioni sanitarie, ed abbia quindi “sottovalutato” l’invalidità.

Infatti le visite delle Commissioni sono di solito frettolose e le persone vengono esaminate superficialmente. Altre volte invece la documentazione sanitaria allegata alla domanda è carente: la persona, cioè, magari è in condizione (di fatto) di ottenere il beneficio, ma i certificati prodotti spesso sono certificati medici e non medico legali, ossia certificano l’esistenza delle patologie, ma non anche le conseguenze sulla abilità della persona a causa di dette patologie e perciò talvolta non sono idonei a comprovare sufficientemente e chiaramente le condizioni del soggetto.

In tali casi è previsto si possa chiedere un riesame della pratica (più approfondito), mediante una perizia medica, eseguita da uno specialista in medicina-legale autonomo (non legato cioè da rapporti di dipendenza con asl e inps), ma scelto da un Giudice (Giudice della Previdenza e Assistenza Sociale), che garantisce così l’imparzialità della verifica, in modo che sia verificata l’applicazione del punteggio di invalidità previsto dalla legge per ogni singola patologia (necessario ad esempio per l'assegno o la pensione) e la reale condizione della persona (necessario ad esempio riguardo al diritto all’indennità di accompagnamento o di frequenza).

La richiesta va inoltrata da un legale e non implica naturalmente che la persona interessata si debba recare personalmente in Tribunale. Dovrà unicamente svolgere una visita medica presso l’ambulatorio del perito designato.

Tale ricorso va presentato entro 6 mesi dal ricevimento del Verbale di invalidità inviato dalla commissione medica. È quindi utile conservare la busta e gli allegati del verbale, idonei a documentare la tempestività del ricorso.

In caso di dubbio o disaccordo con il giudizio della commissione medica è importante verificare quindi la possibilità di contestare il giudizio, poiché l’abbandono della pratica comporta evidentemente la perdita dei diritti (spesso economici) che si intendevano conseguire. In vari casi, infatti, il giudizio delle commissioni mediche viene smentito dalle sentenze dei Giudici.

Per informazioni più specifiche (che vanno fornite ovviamente caso per caso) info@studiolegaleoldrini.it

Rimandiamo pertanto alle specifiche norme, che potranno naturalmente essere fornite e interpretate con l’assistenza del nostro Studio, in relazione alle necessità di ciascuno.

Per i ricorsi avverso i mancati riconoscimenti dell'invalidità da parte dell'INPS (assegno o pensione INPS) o di infortunio o malattia professionale (INAIL), vedere parte del Sito: INABILITÀ E INVALIDITÀ - INPS e INFORTUNIO E MALATTIA - INAIL).


Il sito contiene informazioni, fornisce assistenza e indica come esercitare alcuni importanti diritti

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