Studio Legale Oldrini

Diritto del lavoro, dei disabili, della persona e di famiglia

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Quarto stato

Il Quarto Stato (1901), Pellizza da Volpedo

Olio su tela, Milano, Galleria d'Arte Moderna

Domande Frequenti

Questa è una sezione in cui sono state selezionate alcune delle domande che vengono rivolte allo Studio mediante il servizio di posta elettronica on line info@studiolegaleoldrini.it

Ne pubblichiamo alcune, con le risposte, garantendo naturalmente la privacy, non indicando quindi i dati anagrafici e gli indirizzi di posta dei mittenti.


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Avvertenza: le risposte contenute in questa sezione sono necessariamente generiche e informali. Lo Studio declina ogni responsabilità per le possibili conseguenze derivanti dall'applicazione di quanto contenuto da parte di chi non abbia la competenza professionale ed in quanto si tratta di risposte riferite a casi concreti, che non sempre sono suscettibili di automatica applicazione ad altri.


Domanda

Sono titolare dell’indennizzo per trasfusioni (L. 210/92) dal 1998. Il mio indennizzo aumenta ogni anno di pochi Euro.  Quest’anno è stato pari a € (omissis) per bimestre. Eppure ho sentito che deve essere rivalutato ogni anno in base all’aumento del costo della vita. L’aumento che ho ricevuto mi sembra un po’ una presa in giro. È giusto l’importo che mi viene liquidato?  F.D. (Lodi)

Risposta

Gentile Signor D., non è giusto. Infatti l’importo che Lei ha indicato è il risultato della rivalutazione parziale (molto parziale) del suo indennizzo, che è composto in realtà (anche se Lei lo riscuote unitariamente) da due voci di contabilità distinte: indennizzo in senso stretto e indennità integrativa speciale. Ebbene, l’indennità integrativa speciale costituisce la quasi totalità dell’importo che Lei riscuote. Ad esempio nell’anno 2007 Lei avrebbe dovuto percepire in più € 2.935,46 per rivalutazione. Dunque è necessario, affinché la Sua prestazione sia adeguata agli indici istat del costo della vita, che venga attivata la pratica di adeguamento, che varrà sia per le annualità passate, ma, soprattutto, per quelle che riscuoterà in futuro. Può naturalmente contattare il nostro Studio per i conteggi più dettagliati e gli ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. Avv. Alessio Oldrini

(per approfondire l’argomento clicca su la rivalutazione istat, per domandare informazioni info@studiolegaleoldrini.it)


Domanda

Egregi Avvocati, sono un disabile al 46% e sono stato avviato per un contratto a tempo determinato presso un’azienda privata. dall’Ufficio di Collocamento della Provincia. Il contratto sta per scadere e mi ritroverò senza lavoro. Ma noi disabili possiamo essere assunti a tempo determinato? Si può contestare e ottenere il tempo indeterminato? Anche se la Provincia nel suo atto di avviamento ha specificato che il posto era a tempo determinato? A.T. (Cremona)

Risposta

Gentile Signor T., il fatto che l’Ufficio di collocamento abbia indicato che l’avviamento era a tempo determinato non ha nessuna rilevanza: infatti l’Ufficio ha disposto l’avviamento in base alla richiesta del datore di lavoro, il quale, esso, deve trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per poter assumere a tempo determinato (e non è compito del collocamento, ma del Giudice di valutare se tali condizioni sussistessero). Dalla lettera di assunzione che mi ha inviato in allegato non mi pare proprio che il Suo datore di lavoro sia in tali condizioni. Pertanto è possibile contestare l’apposizione del termine e ottenere la trasformazione del Suo contratto in contratto a tempo indeterminato. Per di più la Sua posizione di assunto in base alla legge 68/99, che regola l’assunzione dei disabili, è argomento in più per vantare il diritto all’assunzione definitiva a tempo indeterminato. Cordiali saluti. Avv. Alessio Oldrini

(per approfondire l’argomento clicca su I Contratti a tempo determinato, per domandare informazioni info@studiolegaleoldrini.it)


Domanda

Mio padre ha presentato domanda per ottenere l’indennità di accompagnamento, ma la ASL non gliel’ha riconosciuta. Un medico, peraltro cortese, della commissione mi ha fatto capire che il motivo per cui la domanda non è stata accolta è che mio padre è sostanzialmente autonomo nella sua vita, nel senso che mangia e si veste da solo. La visita è durata pochi minuti e quindi non siamo riusciti a dire per esempio che mio padre, che è in trattamento dialitico tre volte alla settimana, ha bisogno di essere accompagnato alle sedute e poi riportato a casa. Questo, forse poteva essere una ragione per concedere l’indennità. O non è sufficiente? G.R. (Milano)

Risposta

Gentile Signor R., accade di frequente che i medici della commissione (benché cortesi) non considerino correttamente dal punto di vista medico, legale e concreto la situazione di “necessità di assistenza continua nel compimento degli atti della vita” che dà diritto all’indennità di accompagnamento. Difatti, come osservato in numerose sentenze, il trattamento di “dialisi” (come anche quello di “chemioterapia”), di per sé non è sufficiente ad attribuire automaticamente il diritto all’indennità di accompagnamento, ma, poiché tali trattamenti sono più che un “atto della vita” (come possono essere il mangiare, lavarsi, vestirsi ecc.), in quanto sono piuttosto “atti vitali”, necessari cioè alla sopravvivenza dell’individuo, molti Giudici, qualora sia dimostrato che il soggetto a tali trattamenti non è in grado di accedere autonomamente, hanno riconosciuto l’indennità di accompagnamento. Le consiglio quindi di presentare ricorso. Cordiali saluti. Avv. Alessio Oldrini

(per approfondire l’argomento clicca su l’invalidità non riconosciuta, per domandare informazioni info@studiolegaleoldrini.it)


Domanda

Mio fratello di 52 anni è invalido dalla nascita. Non abbiamo mai chiesto l’interdizione. Ora siamo venuti a conoscenza della possibilità di nominare un amministratore di sostegno. Che differenza c’è con l’interdizione? E vista l’età di mio fratello è utile ancora farlo?  A.N. (Sondrio)

Risposta

Gentile Signor N., il tutore, che viene nominato a seguito della dichiarazione di interdizione, assume sostanzialmente i compiti che ha un genitore nei confronti di un figlio minorenne. L’Amministratore di Sostegno invece viene invece nominato per svolgere atti sia in sostituzione del disabile, ma anche, sussistendo le condizioni, anche congiuntamente al disabile, al quale possono essere anche attribuiti atti da svolgere in autonomia, senza cioè l’Amministratore. Quanto all’età di Suo fratello, ritengo che sia utile la nomina di un Amministratore, poiché, essendo egli gravemente incapace, in caso di necessità egli si troverebbe impossibilitato a sottoporsi ad operazioni chirurgiche o dentistiche (necessità che peraltro con l’età potrebbero aumentare), poiché occorre prestare un valido consenso ai sanitari. Inoltre in caso di eredità che dovessero in futuro prospettarsi, egli non potrebbe acquisirne i diritti. Infatti l’interdetto e l’amministrato non perdono i diritti, ma anzi, possono così esercitarli (per mezzo di altri); cosa che invece non potrebbero fare, perché incapaci, senza il provvedimento che li riconosce necessitanti dell’amministratore o del tutore. A tutto ciò si aggiunga che eventuali atti compiuti dal disabile (tutelato o amministrato), come contratti, uso dei conti correnti e acquisti incauti, sono per legge nulli, e pertanto egli è tutelato contro inganni e truffe, di cui spesso ultimamente si legge sui giornali. Cordiali saluti. Avv. Alessio Oldrini

(per approfondire l’argomento clicca su amministratore di sostegno, per domandare informazioni info@studiolegaleoldrini.it)


Domanda

La mia azienda ha in corso una procedura di mobilità e farà dei licenziamenti collettivi. Mi hanno fatto capire che nella “lista” delle persone da licenziare ci sono anche io. Ho una famiglia, con due figli, in cui lavoro solo io. So che proporranno una “buonuscita” di circa 9.000 Euro a chi accetta la mobilità. Lavoro in questa azienda da quindici anni e mi sembra una liquidazione irrisoria. Devo accettarla o si può fare qualcosa? F.B. (Cologno Monzese - MI)

Risposta

Gentile Signor B., l’alternativa all’accettazione della “liquidazione” che Le propone l’azienda è quella di contestare il licenziamento (perché la “mobilità” consiste in un licenziamento). Tenga presente che dovrà impugnarlo entro 60 giorni, a pena di decadenza, da che riceverà la comunicazione di licenziamento. Vista la Sua situazione (famigliare e di anzianità di servizio), ci sono possibilità di ottenere la reintegra al lavoro, visto che nella “scelta” dei dipendenti da licenziare il datore di lavoro deve tenere in considerazione anche questi elementi. Inoltre, eventualmente, l’impugnativa legale del licenziamento, qualora Lei non necessariamente intendesse riprendere lavoro presso quell’azienda, consentirebbe ai rispettivi legali (il Suo e quello dell’azienda) magari di “rivedere” le condizioni proposte per la “buonuscita” in Suo favore. Tenga presente, però, che nella valutazione della legittimità o meno del licenziamento per mobilità è necessario esaminare a fondo la documentazione della procedura, poiché talvolta, anzi, frequentemente, le aziende non indicano correttamente alcuni elementi (formali) previsti dalla legge sulla mobilità affinché il licenziamento possa essere considerato valido. Se lo ritiene, qualora, ricevesse il licenziamento, potrà naturalmente inviarmi la documentazione a completamento del parere. Cordiali saluti. Avv. Alessio Oldrini

(per approfondire l’argomento clicca su licenziamenti, per domandare informazioni info@studiolegaleoldrini.it).


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