Studio Legale Oldrini

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Quarto stato

Il Quarto Stato (1901), Pellizza da Volpedo

Olio su tela, Milano, Galleria d'Arte Moderna

Inabilità e Invalidità INPS

 

1. ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

L’assegno ordinario di invalidità spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da una parziale infermità fisica o mentale. La domanda deve essere presentata agli uffici dell’inps, il quale disporrà un accertamento medico.

Requisiti per usufruire dell’assegno sono:

  1. accertamento della riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;

  2. anzianità assicurativa e contributiva almeno pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità;

  3. assicurazione presso l'inps da almeno 5 anni.

I requisiti

L'assegno ordinario di invalidità viene concesso per un massimo di tre anni, ma può essere rinnovato su richiesta dell’interessato, che viene pertanto sottoposto ad una visita di conferma. Dopo tre conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.

Nel caso in cui la domanda (o la revisione) avesse esito negativo, è possibile presentare ricorso (in carta libera con lettera raccomandata rr., al Comitato provinciale inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica l’esito.

Se l’inps respinge il ricorso (o se non dà riscontro entro 90 giorni) è possibile richiedere una perizia al Giudice del Lavoro, rivolgendosi a un avvocato.

Per le ragioni e le modalità di ricorso al Giudice consultare la parte del Sito: L'INVALIDITÀ NON RICONOSCIUTA

 

2. PENSIONE DI INABILITÀ

La pensione di inabilità spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità totale.

La domanda deve essere presentata agli uffici dell’inps, il quale disporrà un accertamento medico.

 Requisiti per usufruire della pensione di inabilità sono:

  1. infermità fisica o mentale tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;

  2. anzianità assicurativa e contributiva almeno pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità.

La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente, con l’iscrizione ad un albo professionale o negli elenchi degli operai agricoli o dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

 

Nel caso in cui la domanda fosse respinta,è possibile presentare ricorso (in carta libera con lettera raccomandata rr., al Comitato provinciale inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica l’esito. Se l’inps respinge il ricorso (o se non dà riscontro entro 90 giorni) è possibile richiedere una perizia al Giudice del Lavoro, rivolgendosi a un avvocato.

Per le ragioni e le modalità di ricorso al Giudice consultare la parte del Sito: L'INVALIDITÀ NON RICONOSCIUTA

 

3. ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA

I titolari di pensione di inabilità possono ottenere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa, qualora non siano in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure abbiano bisogno di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita.

L'assegno di assistenza viene concesso su domanda dell'interessato (anche congiunta con la domanda della pensione di inabilità)

Dal 1° luglio 2007 l'assegno di assistenza è pari a € 430,63 mensili. L’importo viene ridotto nell’importo ai titolari di analoga prestazione percepita da altro ente previdenziale (l’inps corrisponde la differenza tra le due prestazioni).

 

L'assegno non può essere erogato durante i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione ed è incompatibile con l'assegno mensile corrisposto dall'inail agli invalidi per l'assistenza personale e continuativa.


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