Studio Legale Oldrini

Diritto del lavoro, dei disabili, della persona e di famiglia

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Quarto stato

Il Quarto Stato (1901), Pellizza da Volpedo

Olio su tela, Milano, Galleria d'Arte Moderna

LE ASSUNZIONI DEI DISABILI

È di ovvia evidenza che, nel mercato del lavoro, la scelta del datore di lavoro inevitabilmente tenda verso un lavoratore “sano”.

Per questo motivo, per realizzare i princìpi costituzionali di eguaglianza (art. 2 Cost.) e di tutela dei lavoratori inabili (art. 38 Cost.) è stato delineato un sistema che impone ai datori di lavoro, pubblici e privati, l’assunzione di lavoratori disabili.

La legge 68/1999 (che ha abrogato la L. 482/68) disciplina tale collocamento al lavoro e i diritti dei disabili.

Chi ha diritto di essere avviato al lavoro:

  • invalidi civili con invalidità superiore a 45%

  • invalidi del lavoro con invalidità superiore a 33%

  • ciechi e sordomuti

  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio (cat. da 1 a 8)

I datori di lavoro sono tenuti ad assumere:

  • il 7% dei lavoratori occupati se occupano più di 50 dipendenti

  • 2 lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti

  • 1 lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti (solo in caso di nuove assunzioni)

L’avviamento:

I datori di lavoro devono presentare alla Provincia (ente demandato alla tenuta degli elenchi e all’avviamento al lavoro) un prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale, che costituisce richiesta di avviamento.

In alternativa i datori di lavoro possono stipulare delle Convenzioni con l’Ufficio, che consente di realizzare un programma di inserimento lavorativo che porti alla copertura dei posti stabiliti per legge (es. tirocini lavorativi, copertura dei posti graduale ecc.).

Le richieste dei datori di lavoro possono essere anche nominative (ad eccezione che per le persone affette da disabilità di tipo psichico) e quindi gli avviamenti possono avvenire in ordine di graduatoria o per scelta del datore di lavoro dall’elenco. La richiesta nominativa non può eccedere il 50% delle assunzioni per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti e il 60% per quelli che ne occupano più di 50. Sono sempre nominative per chi occupa da 15 a 35 dipendenti, per i partiti politici e i sindacati.

Il rapporto di lavoro:

Il lavoratore avviato deve essere adibito a mansioni compatibili con le sue condizioni e sia egli che il datore di lavoro possono chiedere la verifica della compatibilità delle mansioni in caso di aggravamento delle condizioni del lavoratore o di modifiche dell’organizzazione del lavoro.

Se le mansioni risultano incompatibili, il datore di lavoro deve assegnarne altre, ricercando la nuova posizione tenendo conto di tutte le mansioni lavorative esistenti sul luogo di lavoro. Qualora non si rinvengano mansioni di uguale livello, possono anche essere assegnate mansioni di livello inferiore, ma sempre salvaguardando la retribuzione del lavoratore.

In caso di avviamento al lavoro e di rifiuto di assunzione da parte del datore di lavoro, il lavoratore può rivolgersi al Giudice del Lavoro, chiedendo anche il risarcimento dei danni patiti per la mancata assunzione.

Può essere parificata al “rifiuto di assunzione”, talvolta, il recesso dal rapporto di lavoro col disabile per “mancato superamento del periodo di prova”, poiché talvolta la “prova” viene condotta in mansioni non compatibili o diverse da quelle pattuite, oppure si rivela solo un pretesto per il datore di lavoro per fare figurare di avere ottemperato all’obbligo di assunzione. Tutte queste situazioni sono illegittime e danno diritto al lavoratore disabile di ricorrere al Giudice per fare accertare il proprio diritto al posto di lavoro e al previsto risarcimento dei danni.

Il disabile può rivolgersi al Giudice anche per fare verificare, in caso di avviamento a tempo determinato, se sussistessero le condizioni per tale tipo di avviamento (v. nel Sito: contratti a tempo determinato) poiché diversamente il contratto potrà essere trasformato in contratto a tempo indeterminato sin dall’inizio.

Licenziamento:

Il disabile può essere licenziato:

  • se, accertata l’incompatibilità della sua mansione, non ne esistono altre assegnabili, tenendo conto di tutte le posizioni lavorative esistenti. Poiché non si può cioè imporre al datore di lavoro di creare un tipo di lavoro che non esiste in azienda; bisogna quindi ricercare la mansione fra quelle esistenti in concreto nel luogo di lavoro

  • per mobilità (licenziamento collettivo per riduzione personale), se la percentuale di disabili da occupare spettante al datore di lavoro, tenuto conto della riduzione dei dipendenti, scende al di sotto della percentuale prevista dalla legge oppure se non vengono rispettati i criteri di scelta dei dipendenti da mettere in mobilità (anzianità, carico familiare, esigenze aziendali) o le procedure specifiche previste dalla legge;

  • per gli stessi motivi per cui può essere licenziato il lavoratore sano, e cioè per motivi disciplinari, per eccessiva malattia ecc. (v. nel Sito: licenziamenti).

Agevolazioni per i datori di lavoro:

  • Chi assume un disabile con invalidità superiore a 79% può ottenere la fiscalizzazione totale sino a un massimo di 8 anni per ogni lavoratore assunto;

  • Chi assume un disabile con invalidità fra il 67% e il 79% può ottenere la fiscalizzazione al 50% sino a un massimo di 5 anni per ogni lavoratore assunto;

  • Chi trasforma o rende adeguato un posto di lavoro per un disabile con invalidità superiore a 50% ha diritto a un rimborso forfetario parziale delle spese.


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