Studio Legale Oldrini

Diritto del lavoro, dei disabili, della persona e di famiglia

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Quarto stato

Il Quarto Stato (1901), Pellizza da Volpedo

Olio su tela, Milano, Galleria d'Arte Moderna

Il rapporto di lavoro “in nero”

Sono numerosi i datori di lavoro che non regolarizzano i propri dipendenti, con la conseguenza che questi ultimi restano privi della contribuzione previdenziale e della copertura assistenziale in caso di malattia o infortunio.

Inoltre il pagamento della retribuzione “in nero” comporta la perdita di importanti diritti spettanti ai lavoratori (si pensi alla retribuzione durante la malattia, alla tredicesima, alla “stabilità” del rapporto di lavoro ecc.).

Altre volte il rapporto di lavoro, che in realtà è di fatto subordinato, viene “mascherato” attraverso altri istituti (apertura di partita iva, lavori occasionali ecc.).

In tali casi il Giudice del Lavoro può ordinare al datore di lavoro di regolarizzare il rapporto di lavoro e la posizione contributiva e assicurativa presso inps e inail.

Si tenga presente che regolarizzare il rapporto di lavoro è un obbligo del datore di lavoro. Non ha rilevanza se anche il lavoratore eventualmente fosse d’accordo per svolgere il lavoro “in nero”, poiché, per la legge, il lavoratore è in posizione contrattuale di debolezza.

Talvolta l’esistenza del vincolo di “subordinazione” è difficilmente contestabile (es. una collaboratrice familiare, un pizzaiolo ecc.), altre volte possono sorgere interrogativi se effettivamente il soggetto possa o meno essere considerato, ai sensi di legge, dipendente subordinato.

Non esiste una definizione o un principio “rigido” che qualifichi la subordinazione, tale che si possa applicare in maniera automatica: i Giudici infatti ritengono che l’indagine debba essere rivolta alla effettiva natura ed al reale contenuto del rapporto di lavoro, sulla base delle concrete modalità di svolgimento delle mansioni costituenti l’oggetto della prestazione lavorativa, cosicché devono esaminate le effettive modalità di svolgimento del rapporto ai fini dell'accertamento della natura del singolo rapporto di lavoro.

In particolare contraddistinguono un rapporto subordinato:

  • lo svolgimento di mansioni meramente esecutive;

  • l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale;

  • l'obbligo per il lavoratore di richiedere preventivamente l'autorizzazione in caso di assenza;

  • l'impossibilità di rifiutare i compiti assegnatigli;

  • la destinazione delle prestazioni del lavoratore che, nel rapporto di lavoro subordinato, si impegna a collaborare nell'esclusivo interesse dell'imprenditore.

Tali elementi non necessariamente devono coesistere tutti contemporaneamente, affinché un rapporto di lavoro possa essere considerato di natura subordinata: essi sono però i punti di riferimento, “gli indicatori”, che permettono poi, nel caso specifico, al Giudice, la qualificazione del rapporto.

In presenza di tali situazioni è quindi possibile (e consigliabile), verificate le suddette condizioni, richiedere la regolarizzazione del proprio rapporto di lavoro, in quanto si tratta di un fondamentale diritto del lavoratore.

La regolarizzazione può naturalmente essere richiesta anche dopo che il rapporto di lavoro dovesse essersi interrotto.

Ed è altresì consigliabile far verificare se legalmente è possibile ottenere la trasformazione del proprio contratto originariamente sorto sotto il nome di un istituto diverso da quello della “subordinazione”.

Le sentenze della Corte di Cassazione che seguono chiariscono i concetti qui sopra enunciati:

«Elemento essenziale e determinante del lavoro subordinato è il vincolo di su­bordinazione. Tale vincolo, che è concretamente identificabile nell'inserimento organico del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa in modo continuativo e sistematico e nell’'esercizio di una costante vigilanza del datore di lavoro sull’operato del lavoratore, costituisce l’essenziale elemento discretivo rispetto al lavoro autonomo.»

«E' esattamente affermata l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ove l’attività del prestatore si sia svolta secondo le direttive del datore di lavoro, con l'osservazione dell’orario di ufficio, nei locali predisposti dal datore di lavoro, con la sottoposizione anche a controlli ispettivi, e con l’esclusione di qualsiasi possibilità di autonomia e di iniziativa per lo svolgimento delle mansioni affidategli, nonché senza assunzione di rischio ... Ad ogni dipendente che svolga attività lavorativa subordinata nell’'organizzazione del (nome azienda), per l'espletamento della tipica attività creditizia del (nome azienda) stesso, deve applicarsi automaticamente la disciplina collettiva, recepita nel regolamento del (nome azienda) attinente all'attività lavorativa dei suoi dipendenti, senza che sia consentito alle parti di derogare a detta normativa con una disciplina di carattere particolare ed autonomo, avente uno specifico "nomen iuris", con particolarità organizzative escludenti il lavoro subordinato.»


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