Studio Legale Oldrini

Diritto del lavoro, dei disabili, della persona e di famiglia

Come Contattarci Lo Studio Assistenza e Tutela

 


www.studiolegaleoldrini.it

info@studiolegaleoldrini.it

Quarto stato

Il Quarto Stato (1901), Pellizza da Volpedo

Olio su tela, Milano, Galleria d'Arte Moderna

IL COSTO A CARICO DELLA FAMIGLIA PER

LE RETTE PER I RICOVERI DEI DISABILI

Per i servizi sociali e socio-sanitari prestati in favore di persone affette da disabilità spesso gli enti locali richiedono a carico del disabile stesso e/o dei suoi familiari dei costi di compartecipazione talvolta sproporzionati e insostenibili per la famiglia.

Ciò in quanto sovente tali enti pubblici utilizzano dei criteri non legittimi per la determinazione di tali costi.

Ultimamente, infatti, numerose sentenze dei Giudici Amministrativi si sono pronunciate in merito a tali criteri, utilizzati da numerosi Comuni italiani, e hanno ritenuto ingiuste molte richieste di contribuzione da essi avanzate nei confronti del disabile e della sua famiglia.

I Tribunali Amministrativi (T.A.R.) hanno pertanto annullato numerosi regolamenti contenenti la disciplina della compartecipazione al costo dei servizi, ritenendola non conforme alla legge.

In particolare i Giudici hanno evidenziato come la richiesta di contribuzione economica avanzata debba esser riferita solo alla situazione economica della persona assistita e come inoltre, tale richiesta, debba essere ragionevole.

Significa che per determinare i costi di compartecipazione per i servizi resi ai disabili occorre comunque fare riferimento al principio introdotto dal Decreto Legislativo 130/2000, ai sensi del quale la situazione economica a cui fare riferimento è unicamente quella dell’assistito e non quella del nucleo familiare che si fa carico della sua assistenza.

L'utilizzo dell' I.S.E.E. (metodo di valutazione della condizione socio-patrimoniale della famiglia), pertanto, ribadiscono i Giudici, va utilizzato non per stabilire quote di compartecipazione a carico dei familiari (che invece non possono essere onerati), ma unicamente per valutare le condizioni socio-patrimoniali del disabile).

Significa inoltre, di conseguenza, che è illegittimo, in quanto non ragionevole, richiedere alla persona affetta da disabilità il pagamento, a titolo di contribuzione, di tutte le sue provvidenze economiche (compresi pensioni e/o indennità di accompagnamento).

Occorre quindi fare estrema attenzione e verificare accuratamente quali siano i criteri utilizzati da parte dell’ente locale per la determinazione di tali costi, i quali sono tenuti per legge a chiedere contributi “equi” rapportati alla ricchezza effettiva del disabile richiedente.

Informazioni a info@studiolegaleoldrini.it


Il sito contiene informazioni, fornisce assistenza e indica come esercitare alcuni importanti diritti

© Studio legale Oldrini - P.I. 11085610159