Studio Legale Oldrini

Diritto del lavoro, dei disabili, della persona e di famiglia

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Quarto stato

Il Quarto Stato (1901), Pellizza da Volpedo

Olio su tela, Milano, Galleria d'Arte Moderna

Amministratore di Sostegno 

Interdizione

Inabilitazione

I disabili che autonomamente non sono in grado di provvedere ai propri interessi, non solo economici, sia di compiere il più semplice esercizio dei propri più elementari diritti, possono ottenere, su richiesta dei familiari più vicini, la nomina di una persona (scelta sempre tra i familiari più vicini) che, per loro conto, si occupi dei loro diritti. Questa persona assume il compito di Tutore, Curatore o di  Amministratore di Sostegno.

Il tutore viene nominato quando per il soggetto disabile viene richiesta l’interdizione, con la quale il tutore assume sostanzialmente i compiti che ha un genitore nei confronti di un figlio minorenne. Il Curatore viene nominato nel caso di inabilitazione, e cioè qualora il disabile non sia in grado di attendere agli atti di straordinaria amministrazione.

L’Amministratore di Sostegno viene invece nominato per svolgere atti sia in sostituzione del disabile, sia congiuntamente al disabile, al quale possono essere anche attribuiti atti da svolgere in autonomia,senza cioè l’Amministratore.

Garantire al disabile -nel presente e nel futuro- la presenza di qualcuno che si occupi di incombenze richieste dalla legge è di importanza estrema: infatti si pensi che, in mancanza della nomina del Tutore o dell’Amministratore il disabile viene privato di fondamentali diritti (diritti che invece conserva se a gestirli è il Tutore o l’Amministratore), quali:

  1. prestare il consenso per operazioni chirurgiche o dentistiche;

  2. accettare -e quindi acquisire- le eredità;

  3. essere titolare e intestatario di conti correnti bancari e gestire il denaro;

  4. sottoscrivere autocertificazioni (sempre più frequentemente richieste dalla Pubblica Amministrazione).

A tutto ciò si aggiunga che eventuali atti compiuti dal disabile (tutelato o amministrato), come contratti, uso dei conti correnti e acquisti incauti, sono per legge nulli, e pertanto egli è tutelato contro inganni e truffe, di cui spesso ultimamente si legge sui giornali.

Per questi motivi anche gli anziani, che talvolta hanno difficoltà a gestire i nuovi strumenti moderni o hanno difficoltà a valutare cose quali l’amministrazione di somme di denaro, o, come detto, temono di poter essere ingannati da truffatori molto spesso scaltri, o, più semplicemente, per motivi di salute, preferiscono non occuparsi più direttamente di tali questioni, possono ricorrere anch’essi all’istituto dell’Amministratore.

La nuova figura dell’amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento con legge 9 gennaio 2004 n. 6, con la esplicita «finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente».

La finalità di tale legge è quindi quella di tutelare, limitando il meno possibile la capacità d’agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, mentre le diverse misure dell’interdizione e dell’inabilitazione risultano più idonee quando il caso concreto sia tale che gli interessi dell’incapace non possano essere adeguatamente tutelati attraverso l'amministratore di sostegno.

Pertanto, in ciascun singolo caso, andrà effettuata una valutazione complessiva al fine di individuare la misura di protezione più idonea che andrà domandata al relativo Giudice competente.

Per informazioni più specifiche, che vanno fornite ovviamente caso per caso, al fine di individuare e assicurare all’incapace lo strumento di tutela più adatto alla sua situazione e alla sua tutela, info@studiolegaleoldrini.it.

 

Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno:

confronto fra gli istituti 

 

INTERDIZIONE

INABILITAZIONE

Amministrazione di sostegno

In quali casi

Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente.

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Effetti

Atti compiuti dall'interdetto e dall’inabilitato: nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.

Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa.

Possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione fatti dall’inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d’inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione.

idem

Effetti dell'amministrazione di sostegno: il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Durata dell’ufficio

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

idem

Doveri dell'amministratore di sostegno: l’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Gratuità

L'ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

L’ufficio del curatore è gratuito.

L’ufficio dell'amministratore è gratuito.

Scelta

Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà genitoriale.
La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l’età di anni sedici. In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’articolo 147. Vale anche per il protutore

 

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Funzioni e doveri

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Responsabilità del tutore e del protutore: il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia.

Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore.
Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio.
Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

 

Doveri dell’amministratore di sostegno: nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti nominabili amministratori possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.


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