Studio Legale Oldrini

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Quarto stato

Il Quarto Stato (1901), Pellizza da Volpedo

Olio su tela, Milano, Galleria d'Arte Moderna

Ricorso per mancato riconoscimento dell'indennizzo L. 210/92

(Contestazione giudizio della Commissione Medica Ospedaliera)

E' possibile naturalmente presentare ricorso avverso il giudizio della commissione medica ospedaliera.

Le ragioni per cui può essere presentato ricorso possono essere:

  • il mancato riconoscimento del “nesso causale” fra la trasfusione o la vaccinazione o la somministrazione di emoderivati e il danno irreversibile verificatosi (negazione della responsabilità di aver causato il danno);

  • il mancato riconoscimento di essersi verificato un “danno irreversibile” (negazione del danno);

  • la mancata attribuzione di “Categoria” al danno riconosciuto (negazione dell’indennizzabilità del danno);

  • l’errata attribuzione della “Categoria” al danno riconosciuto (sottovalutazione del danno);

  • il mancato riconoscimento dell’indennizzo per tardività della domanda (decadenza dal diritto).

Il ricorso consiste in due fasi (amministrativa e giudiziaria).

Se accolto in via amministrativa, ovviamente, la seconda fase non ha luogo.

Il ricorso deve essere presentato al Ministero della Sanità, per il tramite dell’ASL entro 30 giorni dalla notifica del giudizio negativo.

Il Ministero deve decidere sul ricorso entro 3 mesi. La comunicazione dell’esito deve (dovrebbe) avvenire entro 30 giorni.

Se al ricorso amministrativo non è dato riscontro entro 3 mesi, il ricorso deve intendersi respinto per silenzio-rigetto.

Se il ricorso amministrativo non viene accolto, occorre rivolgersi al giudice competente entro 1 anno dalla ricezione della decisione negativa amministrativa o dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

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