Studio Legale Oldrini

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Quarto stato

Il Quarto Stato (1901), Pellizza da Volpedo

Olio su tela, Milano, Galleria d'Arte Moderna

L’indennizzo previsto dalla L. n. 210/92

LA LEGGE

La legge 210/92 (così come modificata dalla L. 238/97) prevede un indennizzo in favore delle persone danneggiate irreversibilmente a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazione di emoderivati (AIDS, Epatite), infezioni contratte per rischio professionale (personale sanitario).

L’indennizzo corrisposto ai danneggiati consiste in un assegno bimestrale.

Tale indennizzo è reversibile, e cioè nel caso di morte del beneficiario gli eredi gli eredi continueranno a percepirlo per un periodo di 15 anni.

La misura dell’importo varia a seconda della “Categoria” di danno assegnata dalla commissione medica ospedaliera.

La legge tutela anche il coniuge e il convivente contagiato dal partner e il figlio contagiato durante la gestazione, nonché gli eredi, i quali possono richiedere, se dalla vaccinazione o dalla trasfusione è derivata la morte, la liquidazione di un indennizzo una tantum previsto in € 77.468,53 oppure un assegno mensile per 15 anni.

La persona che ha contratto una doppia patologia (epatite + AIDS), può ottenere un indennizzo aggiuntivo per la seconda patologia in misura non inferiore al 50% del valore dell’indennizzo già riconosciuto.

I titolari dell’indennizzo sono esenti da spese sanitarie e dalla quota fissa per la ricetta medica, limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura della patologia in questione.

 

LA DOMANDA PER OTTENERE L’INDENNIZZO

Per ottenere l’indennizzo occorre presentare domanda alla ASL del luogo di appartenenza, indirizzandola alla Regione di residenza, allegando la documentazione comprovante il danno patito (cartelle cliniche, certificati di trasfusioni, analisi precedenti e successive alla trasfusione ecc.).

La legge stabilisce che la richiesta di indennizzo debba essere presentata entro il termine di 3 anni per i casi di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali e di 10 anni per i casi di infezione HIV.

Il termine decorre dal momento un cui l’avente diritto risulta aver avuto conoscenza del danno irreversibile, e pertanto dal momento in cui la patologia è stata accertata come cronica irreversibilmente.

Se la malattia, l’infermità o la menomazione si aggravano, l’interessato può presentare una domanda di aggravamento entro il termine di 6 mesi dalla data di conoscenza dell’aggravamento.

La domanda va presentata in carta libera alla ASL di competenza per residenza, allegando documentazione amministrativa (certificato residenza, nascita, stato di famiglia ecc.) e documentazione sanitaria (cartelle cliniche, certificati medici, valutazioni del danno, condizioni attuali di salute ecc.).

Chi non fosse nei predetti termini potrebbero comunque proporre la domanda, di modo almeno di ottenere il riconoscimento del “nesso causale”, sia perché si possono prospettare modifiche della legge che rimettano in termini, sia perché tale riconoscimento può assumere rilevanza nel caso in cui si intenda richiedere, indipendentemente dall’indennizzo di cui alla L. 210/92, il risarcimento del danno patito. Sul punto vedi la parte del Sito il risarcimento del danno

LA MISURA DELL’INDENNIZZO

CATEGORIA

ANNUALE

BIMESTRALE

MENSILE

GIORNALIERO

€ 7.428,76

€ 1.238,12

€ 619,06

€ 20,35

€ 7.302,90

€ 1.217,15

€ 608,58

€ 20,01

€ 7.117,92

€ 1.196,32

€ 598,16

€ 19,67

€ 7.052,37

€ 1.175,39

€ 587,70

€ 19,32

€ 6.926,51

€ 1.154,42

€ 577,21

€ 18,97

€ 6.800,66

€ 1.133,44

€ 566,72

€ 18,63

€ 6.675,09

€ 1.112,51

€ 556,26

€ 18,29

€ 6.549,23

€ 1.091,53

€ 545,77

€ 17,94

La Tabella indica gli importi originariamente stabiliti per la liquidazione dell’indennizzo di cui alla legge 210/92.

Tali importi vengono (parzialmente) rivalutati annualmente.

Riguardo alla rivalutazione di tali importi, si guardi la sezione del Sito: LA RIVALUTAZIONE ISTAT, che indica le modalità per ottenere la corretta rivalutazione annuale del proprio indennizzo.

 

 


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